Razza, biodiversità, enti selezionatori: dalla definizione alla conservazione

by PASSIONECAITPR
Tutelare la Biodiversità: Il vantaggio di avere più Enti Selezionatori per la stessa Razza

Il 2016 ha segnato un cambio di paradigma sostanziale nel panorama della Riproduzione Animale in ambito zootecnico.

L’emanazione di un regolamento, di per sé attuativo, ha scardinato un sistema arcaico basato sulla cosiddetta LEGGE 30 del 1991 che favoriva un monopolio anacronostico e inaccettabile che di fatto agevolava le vecchie associazioni di razza.

Ovviamente non era più plausibile il perdurare di una situazione del genere.

Ma entriamo nel dettaglio.

Il Regolamento Europeo è scaricabile e consultabile gratuitamente con un semplice click.


Il vantaggio di avere più Enti Selezionatori per la stessa Razza

Avere due o più enti selezionatori per la stessa razza può portare innumerevoli vantaggi.

La cosa fondamentale è la modalità pro-razza con la quale ci si approccia al concetto di “conservazione in situ” .

VANTAGGI POTENZIALI

Maggiore diversità genetica

Avere due o più enti selezionano in base allo stesso standard e sistema di selezione, contribuisce notevolmente a preservare una maggiore varietà genetica all’interno della razza stessa.

Questo può rendere la razza più resiliente a malattie o cambiamenti ambientali superando altresì i rischi di erosione genetica.

Innovazione e competizione

La presenza di due o più enti può stimolare una sana competizione, portando entrambi a cercare nuove strategie e tecniche di selezione per migliorare la valorizzazione razza anche in modalità complementari.

Migliore offerta di servizi

La presenza di più enti offre una gamma più ampia di servizi agli allevatori, come ad esempio diversi programmi di valutazione genetica o di formazione.

Definizione di Razza in termini di Biodiversità

Una razza è un gruppo di animali della stessa specie che condividono caratteristiche genetiche e morfologiche distintive che vengono trasmesse alle generazioni successive.

Queste caratteristiche sono il risultato di processi di selezione, sia naturali che artificiali (ad esempio, da parte dell’uomo negli animali domestici).

Razza, biodiversità, enti selezionatori: dalla definizione alla conservazione

In relazione alla Biodiversità

Variabilità genetica

Le razze contribuiscono alla biodiversità genetica all’interno di una specie. Ogni razza ha un pool genico unico, risultato della sua storia evolutiva e dei processi di selezione.

Adattamento ambientale

Le diverse razze possono essere adattate a specifici ambienti o condizioni climatiche. Questa diversità di adattamento è fondamentale per la resilienza di una specie di fronte ai cambiamenti ambientali.

Valore culturale e storico

Le razze autoctone o tradizionali spesso rappresentano un importante patrimonio culturale e storico, legato alle pratiche agricole e zootecniche di una determinata regione.

Razza, biodiversità, enti selezionatori: dalla definizione alla conservazione

In merito alla definizione di razza

RAZZA: concetto dinamico

La definizione di razza non è sempre rigida e può variare a seconda del contesto e delle specie considerate.

RAZZA: conservazione

La conservazione delle razze, soprattutto quelle autoctone e/o a limitata diffusione, è una priorità per preservare la biodiversità e il patrimonio genetico e culturale rispetto a determinati territori.

La loro valorizzazione non è solo un dovere nei confronti della biodiversità, ma anche un’opportunità per sviluppare un’economia locale virtuosa, basata su prodotti di alta qualità, legati al territorio e alle sue specificità.

La conservazione di queste razze richiede un impegno congiunto di allevatori, istituzioni e ricercatori.

È necessario sostenere gli allevatori che con passione e dedizione continuano a preservare queste preziose risorse genetiche, promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti derivati da queste razze, e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità agro-zootecnica.

Un’opportunità per il territorio

La valorizzazione delle razze autoctone a limitata diffusione può rappresentare un volano di sviluppo per le aree rurali, creando nuove opportunità di lavoro, il turismo del territorio e rafforzando il legame tra agricoltura e comunità.

Un impegno che guarda al futuro, nella consapevolezza che la tutela della biodiversità è una responsabilità condivisa e un investimento per le generazioni future (Art. 9 – Costituzione Italiana).

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL REGOLAMENTO EUROPEO

SULLA CONSERVAZIONE DELLE RAZZE A LIMITATA DIFFUSIONE

Considerando 22 – pag. 4 Regolamento Europeo 2016/1012

[22] Gli allevatori dovrebbero avere il diritto di elaborare e attuare un programma genetico per finalità proprie, senza che il programma in questione debba essere approvato dalle autorità competenti. Tuttavia, ogni Stato membro o le sue autorità competenti dovrebbero conservare la possibilità di disciplinare tali attività, in particolare non appena un tale programma genetico comporti operazioni commerciali relative ad animali riproduttori o del loro materiale germinale o pregiudichi un programma genetico già approvato per la medesima razza.

nota: un programma pregiudica programma genetico già approvato per la medesima razza quando le norme tecniche e il disciplinare sono in contrasto con quello già esistente.


Considerando 27 – pag. 5 Regolamento Europeo 2016/1012

Poiché la conservazione delle razze a rischio di estinzione impone la creazione e il riconoscimento di enti selezionatori con un numero limitato di animali riproduttori che partecipano ai loro programmi genetici, è opportuno che le dimensioni della popolazione di riproduttori non sia considerato un requisito essenziale per il riconoscimento di enti selezionatori che si occupano di razze a rischio di estinzione o per l’approvazione dei loro programmi genetici, in particolare poiché il riconoscimento è accordato a livello nazionale.


Considerando 42 – pag. 7 Regolamento Europeo 2016/1012

Ove sussista la necessità di creare una nuova razza associando le caratteristiche di animali riproduttori di razza pura di diverse razze o mettendo insieme esemplari con sufficiente somiglianza fisica che si riproducono già con sufficiente stabilità genetica per poter ritenere che si siano evoluti in una nuova razza, è opportuno garantire agli enti selezionatori la possibilità di creare libri genealogici ed effettuare programmi genetici sulle nuove razze


DEFINIZIONI ART. 2 REG. EU 2016/1012

«razza»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico;

«libro genealogico»:

a) qualsiasi libro genealogico o elenco di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l’ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale;

b) se del caso, qualsiasi libro/elenco analogo tenuto da un organismo di allevamento;

«ente selezionatore»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società.

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI (All.2 Reg. EU 2016/1012)

I requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono i seguenti:

a) l’animale risponde ai seguenti criteri di ascendenza:

i) per le specie bovina, suina, ovina e caprina, l’animale discende in primo e secondo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza;

ii) per la specie equina, l’animale discende in primo grado da animali che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.

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